Sempre più spesso leggiamo e ascoltiamo notizie sul mondo dell’e-commerce, di come in questo periodo storico stia diventando sempre di più uno strumento di rilancio delle “classiche attività” o nuove start-up nel settore digitale.
Provare ad immaginare i casi studio di successo oggi nel mondo dell’e-commerce è davvero difficile basti pensare non solo ai colossi come Amazon dove Jeff Bezos è diventato l’uomo più ricco del mondo, dall’altra parte del pianeta abbiamo Jack Ma con Alibaba. Negozi che ormai non possono neanche più essere definiti tali perché troppo sconfinati per essere classificati in questo modo; e come sono diventati pian piano i primi Marketplace.
Scopriremo che in mezzo a questi colossi esistono milioni di e-commerce che vedono i loro beni e servizi in tutto il mondo con fatturati grandissimi, semplicemente perché la loro “vetrina non si affaccia sulla strada ma su tutto il pianeta“.
Naturalmente bisogna tener presente che bisogna effettuare prima un’analisi della propria azienda per valutare che tipo di e-commerce si ha bisogno e su quali “vetrine” bisogna inserire i propri prodotti e servizi, per questo tipo di analisi puoi chiedere informazioni direttamente al nostro staff.
Iniziamo
La commercializzazione di beni o servizi realizzata per il tramite di internet, nelle modalità di transazione o in base ai soggetti coinvolti.
Si individuano diverse tipologie di commercio elettronico; distinguiamo tra e-commerce Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C).
La prima tipologia riguarda le transazioni commerciali tra imprese e l’avvio di tale attività non richiede adempimenti particolari (tranne quelli eventualmente previsti da normative di settore). Nella seconda categoria rientrano gli acquisti di beni e servizi da parte dei consumatori finali. Vediamo gli aspetti burocratici da seguire per le attività di ecommerce B2C.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio Articolo 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Articolo 22 Sanzioni e revoca.
- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Articolo 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.
- Direttiva 2003/31/CE recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2013
L’art. 18 d.lgs. 114/98 originariamente disponeva che la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (ivi compreso il commercio elettronico) fosse soggetta a previa comunicazione al comune al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale; veniva, inoltre, previsto che l’attività potesse essere iniziata solamente decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il d.lgs. 59/10 (emanato in attuazione alla Direttiva 123/2006/CE) ha inteso eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, semplificando la normativa e, in particolare, le procedure relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.
Per effetto dell’art. 68 d.lgs. 59/10, la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
Una semplificazione importante in quanto non è più necessario attendere i trenta giorni prima dell’avvio dell’attività previsti dall’abrogato istituto della comunicazione (da effettuarsi mediante il modello COM 6 BIS). Resta in vigore l’art. 22 di quest’ultimo decreto che punisce il mancato invio della DIA con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 30.000.000 (odierni € 15.493,71).
Successivamente, nell’art. 19 della Legge 241/90 la dichiarazione di inizio di attività è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in carta semplice, senza marca da bollo, da effettuarsi utilizzando l’idonea modulistica.
La segnalazione certificata di inizio attività è obbligatoria sia nel caso in cui venga avviata un’attività di e-commerce mediante un proprio sito internet, sia qualora a tale fine si utilizzi un negozio on line all’interno di un marketplace (per es. Ebay o Amazon).
La segnalazione ha lo scopo di rendere noto il Comune che si sta avviando un’attività di commercio elettronico B2C, specificando i punti fondamentali della medesima:
- i dati del titolare
- la sede fisica
- il tipo di attività
- il codice attività ed eventuali altre attività svolte
- il sito utilizzato per le vendite
- il documento di riconoscimento L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della SCIA, a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Effettuati i controlli se emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, bisognerà rendere tutto conforme entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
La SCIA deve essere completa di tutti gli elementi richiesti a pena di irricevibilità;
- è fatto obbligo al sottoscrittore della SCIA di comunicare al Comune, alla data di variazione, ogni modifica intervenuta successivamente alla presentazione della medesima;
- per il commercio di determinati prodotti devono essere rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.);
- per il commercio di cose usate/antiche occorre presentare la “Dichiarazione ai sensi degli artt. 126128 del T.U.L.P.S”.;
- sui dati dichiarati e contenuti nella SCIA possono essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
- ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente entro un termine fissato dall’Amministrazione (non inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122);
- ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L. n. 241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
In caso di violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 e al d.lgs. 59/2010, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 22 e s.s. del d.lgs. 114/98. In particolare, se si omette la segnalazione certificata di inizio attività prevista per l’e-commerce B2C, viene irrogata la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71. In ipotesi di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno) il sindaco può, inoltre, disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
FAC SIMILE DI SCIA:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………. ai fini dell’applicazione al procedimento amministrativo dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività in ossequio alla normativa vigente, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa in materia
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575” (antimafia);
- di aver rispettato tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia relativi all’esercizio dell’attività in oggetto;
- (solo in caso di vendita di prodotti alimentari) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art.71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010;
- (solo in caso di nomina di un preposto) che la persona specificatamente preposta all’attività è il Sig./la Sig.ra …………………. in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di cui alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
In caso dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
Bisogna tener presente che il mondo dell’e-commerce è in continua espansione e modifica, quindi bisogna affidare la propria attività online a professionisti che la seguono quotidianamente e per questo tipo d’informazioni è possibile ricevere un consulto direttamente da qui.